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Il limite del salario accessorio alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2019

Con deliberazione n. 27/2021/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna ha precisato che l’art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 2019, nel consentire un incremento del tetto delle risorse del salario accessorio in relazione all’incremento numerico del personale in servizio (pure a condizione che sia assicurata l’invarianza del valore medio pro capite riferito all’anno 2018), non costituisce una violazione ai limiti di spesa complessivi del personale fissati dall’art. 1 commi 557 e 557 quater della L. n. 296/2006. Tale disposizione sul tetto delle risorse del salario accessorio, invero, rinviene il suo carattere di specialità nella considerazione dell’eventuale incremento della dotazione del personale in servizio (originariamente non consentita dai limiti assunzionali previsti dalle diverse disposizioni in materia di personale): ed infatti è stato affermato che qualora il comune, la cui spesa del personale rispetti i limiti previsti dal comma 557 quater citato, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33 del D.L. n. 34 del 2019, all’assunzione a tempo determinato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 (Sez. Lombardia, deliberazione n. 164 del 2020): limiti di portata generale che, peraltro, la Sezione delle Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG, ha ritenuto vigenti anche successivamente all’anno 2016, pur nella cessazione della previgente disciplina in materia di patto di stabilità interno.

Conseguentemente, in caso di istituzione ex novo della qualifica dirigenziale, nulla vieta all’Ente di incrementare il limite ordinamentale ex art. 1, commi 557 e 557 quater della L. n. 296/2006 del valore del neo costituito fondo dei dirigenti, considerato che si tratta di posizioni istituite per la prima volta nei ruoli dell’Amministrazione.

Si è anticipato, infatti, come gli incrementi assunzionali occorsi possano giustificare un incremento del totale delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, pur nel rispetto dell’invarianza di spesa riferita all’anno 2018, e quindi con una deroga implicita ai limiti complessivi della spesa per il personale di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater citati.

Come infatti emerge da precedenti delle Sezioni di controllo di questa Corte (Sez. Lombardia, n. 95/2020) la finalità dettata dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019 è quella di adeguare in maniera flessibile il trattamento accessorio del personale degli enti locali in ragione del personale in servizio, pure parametrandolo al valore medio pro-capite riferito al 2018.

Alla stessa logica è pertanto sottesa la possibilità di incrementare la media delle spese di personale riferite al periodo 2011-2013, del valore del fondo dei dirigenti, considerato che si tratta di posizioni istituite per la prima volta nei ruoli dell’Amministrazione.

Tanto chiarito, l’art. 33 del d.l. n. 34/2019 detta nuove regole per la fissazione del tetto delle risorse del salario accessorio del personale in servizio, in aumento o in diminuzione, a seconda che sia occorso un incremento o un decremento del personale in servizio, a condizione che sia garantita “l’invarianza del valore medio procapite riferito all’anno 2018”. L’amministrazione richiedente, pur non ponendo specifici problemi sul meccanismo di calcolo, chiede se tale norma sia riferita anche al Fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti.

La risposta affermativa al quesito posto deriva in modo chiaro dalla lettura dell’ultimo inciso dell’art. 33 comma 2, del D.L. n. 34/2019, laddove è specificato che la stessa disposizione è riferita al personale di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, ossia a tutto il personale, compreso quello di qualifica dirigenziale, mentre non è prevista alcuna deroga per il Fondo pe contrattazione decentrata dei dirigenti.

Si deve, cioè, applicare analogo criterio adottato nel parere della Sezione Lombardia n. 95/2020, laddove è stato affermato che, nella determinazione del valore medio pro capite in questione, occorre considerare sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata che quelle per la remunerazione delle P.O. (nonostante la differente fonte di finanziamento cui attingono). Il che, detto in altri termini, significa che il campo di applicazione del citato art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, include il Fondo dei dirigenti (nonostante la sua autonomia rispetto agli altri Fondi), giacché la normativa in applicazione fa riferimento, senza esclusioni, al limite complessivo del trattamento accessorio dei dipendenti.

In definitiva, il tetto del salario accessorio deve essere considerato come complessivo: esso cioè non ha effetti distinti sui singoli fondi per la contrattazione decentrata ma sul complesso delle risorse destinate a tale scopo e quindi sia sul fondo per la contrattazione decentrata del personale che sul fondo per il trattamento accessorio dei dirigenti (come si desume da Corte di conti, Sezioni riunite, n. 6/2018 e Sez. Lombardia, n. 95/2020).

Tags: Limiti di spesa, Trattamento accessorio