Con sentenza n. 27446 del 23 ottobre 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato che durante il periodo di aspettativa per malattia non retribuita non sussiste alcun obbligo per il lavoratore che ne usufruisce di trasmettesse all’ente concedente ulteriori certificati medici per giustificare la propria assenza.
A giudizio della Corte, infatti, «occorre considerare che durante il periodo di aspettativa per malattia non retribuita è indubbio che il rapporto di lavoro entra in una fase di quiescenza (non matura l’anzianità di servizio), durante la quale l’unico diritto che residua in capo al lavoratore è quello alla conservazione del posto di lavoro per il periodo massimo di 18 mesi, e il periodo di aspettativa è concesso dal datore di lavoro solo dopo aver vagliato preventivamente la sussistenza di condizioni di salute “particolarmente gravi” e per un periodo predeterminato (non oltre 18 mesi). I certificati medici giustificativi, pertanto, sono prodotti, come nella specie, dal lavoratore e vagliati dal datore di lavoro prima di concedere il diritto ad assentarsi dal lavoro con conservazione del posto».
Inoltre, sebbene l’assenza del lavoratore sia in entrambi i casi motivata dalle condizioni di salute, i Giudici ricordano che le assenze per malattia rientranti nel periodo di comporto e quelle del periodo di aspettativa sono disciplinate in modo diverso dal contratto collettivo.
Mentre, infatti, durante il periodo di comporto, nonostante l’assenza dal lavoro, continua a maturare l’anzianità di servizio e il lavoratore mantiene il diritto al pagamento della retribuzione – benché nella minor misura prevista – diversamente avviene nel caso di aspettativa, che per espressa previsione contrattuale interrompe la maturazione dell’anzianità e non è retribuita.