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Il giudicato penale di assoluzione non determina automaticamente il diritto al rimborso delle spese legali

Con la recente ordinanza n. 8683 del 2 aprile 2025, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito che l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all’art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell’adempimento di compiti di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2015, n. 13861; Cass. 27 settembre 2016, n. 18946; Cass. 4 luglio 2017, n. 16396; Cass. 11 febbraio 2022, n. 4539).

Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell’erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell’amministrazione.

La necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le varie discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987 per i dipendenti degli enti locali; art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti stata li; art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti; le previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per i differenti comparti), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative, si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13 marzo 2009, n. 6227).

Non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell’esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l’assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all’assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute.

Nello specifico, le norme pattizie impongono all’ente locale l’assunzione diretta della difesa del dipendente nei soli casi in cui: a) si tratti di fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio; b) non sussista conflitto di interessi.

La connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere riconducibili all’attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell’atto è, perciò, innanzitutto necessario che le condotte contestate al dipendente nel procedimento penale siano connesse alle esigenze di ufficio e non al proprio interesse privato (cfr. Cass. n. 28507 del 2018; Cass. n. 20561 del 2018; Cass. n. 24480 del 2013; Cass. n. 5718 del 2011; Cass. n. 27871 del 2008).

Quanto all’ulteriore requisito costituito dall’assenza di un conflitto di interessi con l’Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha affermato che tale conflitto è rilevante indipendentemente dall’esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione; ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall’imputazione, non compete il rimborso delle spese legali qualora i fatti ascrittigli esulino dalla funzione svolta (Cass. n. 2297 del 2014; Cass. n. 17874 del 2018); in altri termini, ai fini del rimborso richiesto è necessario che il fatto di reato oggetto dell’imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d’ufficio che determini ipso facto la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile.

Da tale argomentazione discende che l’assoluzione, ancorché con la formula ‘piena’, non legittima il richiesto rimborso non risolvendo ex post il conflitto di interessi, in quanto l’indicata formula non consente di ricondurre alla pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali l’attività penalmente rilevante che è stata contestata.

Il principio è stato ribadito da questa Corte, secondo il cui orientamento se l’accusa è quella di aver commesso un reato che contempli l’ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto, escludendo dunque che esso emerga solo nel momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall’accusa (v. Cass. 2475 del 2019; Cass. n. 18256 del 2018; in termini anche Cass., S.U., n. 13048 del 2007).

È stato, in particolare, precisato che, in tema di rimborso delle spese legali, ai sensi dell’art. 28 del c.c.n.l. enti locali del 14.9.2000, l’ente assume in carico ogni onere di difesa dei dipendenti, facendoli assistere da un legale di comune gradimento, nei procedimenti di responsabilità civile o penale connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, anche a tutela dei propri interessi, sicché presupposto di operatività di detta garanzia è l’insussistenza, da valutarsi “ex ante”, di un genetico ed originario conflitto di interessi, che permane anche in caso di successiva assoluzione del dipendente.

Nella specie, l’ipotesi accusatoria (poi venuta meno a seguito dell’assoluzione dell’imputato perché ” il fatto non sussiste”), lungi dall’essere significativa di un collegamento con i compiti d’ufficio postulava l’esistenza di un conflitto di interessi (il ricorrente è stato imputato di un reato il cui soggetto passivo è proprio la pubblica Amministrazione che è, come tale, legittimata alla costituzione di parte civile, irrilevante essendo che, nella specie, tale costituzione non risulta esservi stata ed assumendo comunque rilievo significativo che l’Amministrazione, per gli stessi fatti, abbia avviato nei confronti del dipendente un procedimento disciplinare), escludendo, nel contempo, che la difesa del dipendente potesse essere riferita alla tutela dei diritti ed interessi dell’Amministrazione medesima; la circostanza che la condotta materiale contestata al ricorrente sia stata posta in essere nell’esercizio delle proprie funzioni di vigile urbano non esclude il conflitto di interessi perché, anzi, contrariamente, qualifica l’ipotesi di reato di cui all’art . 479 cod. pen. Né, come detto, l’assoluzione con formula piena risolve ex post il conflitto di interessi, in quanto tale formula non consente di per sé di ricondurre alla pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali l’attività penalmente rilevante che è stata contestata al dipendente.

Tags: Rimborso spese legali