Questa Corte, in tema di «scorrimento» e con riguardo alla perdurante efficacia di una graduatoria, ha precisato che l’operatività dell’istituto presuppone necessariamente una decisione dell’amministrazione di coprire il posto («deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione»), decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l’identificazione degli ulteriori vincitori (Cass., Sez. Un., 15/02/2022, n. 4870; Cass. Sez. lav. 05/03/2003, n. 3252); tale principio è stato successivamente ribadito (Cass., Sez. Un., 22/08/2019 n. 21607; Cass., Sez. Un. 20/10/2017, n. 24878; Cass., Sez. Un., 29/12/2016, n. 27460) precisandosi che candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono adire il giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all’assunzione, derivante da una decisione dell’Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso espletato; in altri termini, il diritto all’assunzione sorge, si noti, con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria cui si aggiunge la decisione di avvalersene per coprire posti vacanti utilizzando, appunto, la graduatoria rimasta efficace; tale decisione della amministrazione, solo una volta assunta, vincola dunque l’amministrazione a darvi corso.
Va pertanto tenuta distinta la posizione dei vincitori di concorso da quella dei dichiarati idonei, in quanto questi ultimi, a differenza dei primi, non vantano un diritto perfetto all’assunzione.
È quanto si legge nell’ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 20525 del 27 giugno 2022.