Diversamente da quanto si auspicava, il “D.L. Rilancio” (D.L. n. 34 del 19/05/2020) non ha previsto alcuna proroga del termine per il versamento della prima rata dell’IMU, che rimane quindi fissata al 16 giugno prossimo. Tuttavia, da più parti, si solleva la necessità di rinviare tale data al fine di venire incontro alle difficoltà economiche dei contribuenti colpiti dalla situazione emergenziale creatasi a causa del Covid19 e i Comuni, in tal senso, sembrano particolarmente attenti. Una possibilità per fortuna esiste.
L’art. 1 co. 777 lett. b) L. n. 160/2019 prevede infatti che, con proprio regolamento, i Comuni possano “stabilire differenti termini per i versamenti, per situazioni particolari”. È rimessa quindi alla decisione del singolo Ente la previsione di derogare alla norma, purché vi siano particolari esigenze. Sebbene il Legislatore non individui specificamente tali circostanze, può comunque ritenersi che quella creatasi a causa dell’emergenza sanitaria possa validamente essere considerata tale.
Tuttavia, una simile scelta non è esente dal sollevare alcune problematicità.
In primo luogo, la proroga del termine alleggerirebbe il carico fiscale nei confronti di quei soggetti costretti a sospendere le loro attività ma andrebbe a beneficiare anche coloro che, al contrario, hanno potuto continuare ad utilizzare i locali posseduti o che comunque non hanno subito gli stessi danni economici dalla chiusura forzata. Si pensi ad es. alle imprese che hanno potuto proseguire la loro attività e ancora, ai proprietari, di fabbricati produttivi o abitativi, che hanno comunque continuato a percepire il canone di locazione.
Il secondo aspetto riguarda poi la c.d. quota Stato dovuta ai sensi del comma 744 dell’art. 1 L. n. 160/2019, per gli immobili di categoria catastale D (esclusi i D/10) e per la quale, in occasione del Telefisco 2020, il MEF aveva chiarito come i termini dei versamenti non potessero essere derogati. Scegliendo dunque di posticipare la scadenza dell’acconto si verrebbe a creare una sorta di sdoppiamento del versamento in quanto i contribuenti sarebbero tenuti a versare entro il 16 giugno quanto di competenza erariale calcolato sulla base dell’aliquota dello 0,76%, ed entro la scadenza individuata dal Comune la differenza di imposta risultante dall’applicazione delle aliquote IMU e TASI del 2019 (si ricordi infatti che l’acconto 2020 deve essere versato considerando il 50% di quanto versato nello scorso anno – comma 762 art. 1 L. n. 160/2019: per chiarimenti si rinvia all’approfondimento scaricabile cliccando qui).
Alla luce di queste considerazioni quindi, qualora il Comune intendesse procedere in merito, in sede di revisione dei propri regolamenti IMU – necessaria per una riscrittura generale ed un aggiornamento rispetto le nuove disposizioni normative – potrà essere prevista, ai sensi del comma 777 dell’art. 1 L. n. 160/2019, una data successiva al 16 giugno 2020, per dare la possibilità di adempiere all’obbligazione tributaria con margine più ampio, senza incorrere in sanzioni. Tale previsione, essendo valida per il solo anno corrente, potrebbe essere inserita all’interno dell’articolo riguardante le disposizioni transitorie e finali.
Tuttavia, a nostro avviso, sarebbe auspicabile che tale disposizione sia specifica e non eccessivamente generica. In alternativa alla previsione all’interno delle disposizioni transitorie, potrà essere previsto un articolo specifico funzionale a disciplinare le modalità di richiesta e la documentazione da presentare a cura dei contribuenti. In questo modo le problematicità sopra rilevate troverebbero una soluzione: da una parte, il termine differito sarebbe riconosciuto solo nei confronti di coloro che in concreto hanno subito un danno economico; dall’altra, la quota Stato sarebbe per la maggior parte riscossa entro la scadenza del 16 giugno, come da chiarimento del MEF, con la sola eccezione degli immobili di categoria D posseduti da soggetti obbligati alla chiusura forzata. Il rischio di una simile soluzione è quello di generare un copioso flusso di istanze, difficilmente gestibile dagli uffici in così poco tempo.
Infine, si segnala una terza soluzione. I Comuni potrebbero prevedere nei propri regolamenti IMU la non applicazione delle sanzioni e degli interessi nel caso in cui il versamento venga effettuato entro una determinata data successiva al 16 giugno. Sarebbe in questo caso applicata la previsione di cui al comma 775 dell’art. 1 L. n. 160/2019 che ammette la facoltà di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti.