Con deliberazione n. 107/2022 PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Sicilia, ha formulato la propria interpretazione relativa all’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai c. 1 e 1bis dell’art. 12 del DL 98/2011; tali disposizioni, nell’introdurre limitazioni alle operazioni di acquisto e vendita di immobili, (obbligo di verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e motivazione rafforzata circa l’indispensabilità e l’indilazionabilità dell’acquisto), ne avevano escluso l’applicazione diretta agli enti territoriali.
A fronte della richiesta di parere formulata da un’amministrazione comunale, che proponeva un’interpretazione estensiva delle esclusioni, i magistrati contabili hanno invece evidenziato come le suddette norme, sebbene non direttamente applicabili agli enti territoriali, si applichino alle loro società partecipate iscritte nell’elenco Istat di cui al c. 3 dell’art. 1 della L. 196/2009, con “conseguente obbligo per l’ente locale socio di verificare il rispetto da parte dei propri organismi partecipati, rientranti nella definizione di cui al comma 1, dei limiti di finanza pubblica posti dalle disposizioni richiamate”.