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I vigenti limiti assunzionali non possono essere osservati solo in un’ottica meramente programmatica

Con deliberazione n. 178/2024/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria ha precisato che i vincoli e gli obblighi imposti dall’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58), e dal relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020 hanno carattere immediatamente cogente, ovvero devono essere osservati puntualmente in tutti gli esercizi in cui si procede ad assunzioni e non solo in un’ottica meramente programmatica.

Per cui ogni nuova assunzione di personale a tempo indeterminato deve rispettare detti limiti anche nell’eventualità in cui la stessa sia potenzialmente foriera di un incremento di entrata capace di contribuire al progressivo conseguimento per l’ente di un rapporto tra spesa complessiva di personale ed entrate correnti in linea con il valore-soglia da osservare in base al ridetto decreto ministeriale del 17 marzo 2020.

Invero, a seconda di come i comuni si collocano, in base ai dati concreti di bilancio, rispetto ai suddetti valori-soglia, il nuovo sistema prevede distinte regole limitative delle relative facoltà assunzionali esercitabili in un dato esercizio, le quali ovviamente “premiano” gli enti maggiormente virtuosi con rapporto spesa di personale/entrate correnti contenuto entro il primo valore-soglia di riferimento (consentendo loro una potenzialità tendenzialmente espansiva della stessa spesa di personale), ma che, in ogni caso, sono formulate mediante la fissazione di vincoli e obiettivi riferiti allo stesso suddetto rapporto assunto a parametro di valutazione, di cui ciascun ente deve senz’altro garantire il rispetto già nell’esercizio in cui intende procedere ad assunzioni (cfr. art. 4, comma secondo e art. 6 del d.m. 17 marzo 2020).

Per legittimare un provvedimento di assunzione a tempo indeterminato, precisa dunque la Corte, non è sufficiente prospettare il medesimo, come dichiara il Comune istante (peraltro in termini meramente probabilistici), alla stregua di misura di efficientamento gestionale (potenzialmente) in grado di incrementare le entrate derivanti dal servizio al quale il nuovo dipendente verrebbe assegnato e rendere così progressivamente possibile l’ottenimento di un rapporto spesa di personale/entrate correnti conforme al valore-soglia di riferimento. Ed invero, i vincoli e gli obblighi imposti dalla norma in questione, come specificati in base al relativo decreto ministeriale di attuazione, hanno carattere immediatamente cogente, nel senso che devono osservati puntualmente in tutti gli esercizi in cui si procede ad assunzioni e non solo in un’ottica meramente programmatica.

Tags: Assunzioni di personale, Limiti di spesa