Con l’ordinanza 30760/2022, la Corte di Cassazione ha precisato che i tributi restano dovuti anche qualora il contribuente sia in difficoltà economiche a causa di un ritardato pagamento di un credito che vanta nei confronti della P.A..
La Cassazione ha infatti ritenuto che “[…] la situazione di carenza di liquidità derivante dai ritardi, anche notevoli, dei pagamenti delle pubbliche amministrazione non riesce ad assurgere alla nozione di forza maggiore […]” in quanto essa deve essere letta secondo la sua accezione penalistica e quindi “[…] riferita a un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo requisito della coscienza e volontarietà della condotta”.
Non rientrando in detta fattispecie quindi, non può trovare applicazione quanto previsto dell’art. 6 D.Lgs. 472/1997, il quale include la forza maggiore tra le cause di non punibilità.
Pertanto, la crisi di liquidità derivante dal prolungato inadempimento dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni, anche se grave, non corrisponde alla nozione di forza maggiore. Ne consegue che l’avviso di accertamento per l’omesso versamento del tributo è da considerarsi legittimo, così come la pretesa tributaria dell’ente locale malgrado quest’ultimo sia debitore del contribuente.