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I segretari comunali potranno avocare a sé gli atti dei dirigenti in caso di inadempimento

L’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali sottoscritta ieri dall’Aran e dalle OO.SS. contiene anche alcune previsioni di carattere ordinamentale di notevole impatto organizzativo, come ad esempio quella che disciplina i contenuti delle attività di sovrintendenza e coordinamento assegnate dal TUEL ai segretari comunali.

L’art. 101 del nuovo testo contrattuale stabilisce infatti che, “nei Comuni fino a 100.000 abitanti, ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, l’assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento”.

Inoltre, si dispone che “l’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale, è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti”.

In sostanza, quindi, l’ipotesi di accordo attribuisce espressamente ai segretari comunali poteri di avocazione nei confronti dei dirigenti inadempienti e consente di superare quegli orientamenti interpretativi (di Anac e Corte dei conti) che ritengono difficoltosa la conciliabilità della contemporanea intestazione al medesimo segretario, oltre che delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), anche di componente del Nucleo di valutazione (o dell’organo diversamente denominato).

Pubblichiamo qui il testo dell’ipotesi di accordo siglata ieri.