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I primi trenta giorni del congedo parentale sono da ritenersi utili per la maturazione della tredicesima mensilità

Recentemente l’Aran ha fornito riscontro ad un quesito posto da un ente appartenente al comparto sanità con cui si chiedeva se i primi trenta giorni del congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs n. 151/2001 siano da ritenersi utili o meno per la maturazione della tredicesima mensilità.

In proposito l’Agenzia ha evidenziato che l’art. 45, comma 3, del CCNL del comparto sanità sottoscritto il 21.5.2018 (contenente una formulazione del tutto analoga a quella dell’art. 43, comma 3, del CCNL del comparto funzioni locali sottoscritto in pari data) non specifica espressamente che i primi trenta giorni retribuiti per intero sono valutati anche ai fini della maturazione della tredicesima mensilità ma si ritiene che tale maturazione si possa fondare sul rinvio, contenuto nello stesso comma 3, al precedente comma 2 che, seppure con riferimento al diverso congedo di maternità e paternità , include i ratei di tredicesima ove maturati.

Per cui deve ritenersi che durante i primi trenta giorni del congedo parentale ai lavoratori spetti l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima, ove maturati.
 

Tags: Congedi, Trattamento economico