Si arricchisce di sei nuovi pronunciamenti la sezione “Pareri e note circolari” del sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. Riportiamo di seguito una sintesi delle conclusioni cui è giunto il Dipartimento con i citati pareri.
Spetta all’amministrazione stabilire le condizioni per il cumulo dei permessi a ore
Rientra nell’autonomia organizzativa dell’amministrazione la valutazione in ordine alla possibilità di concedere permessi al dipendente che ne faccia richiesta anche nel caso in cui il coniuge fruisca contestualmente del riposo giornaliero ex art. 39 del d.lgs. n. 151/2001.
Relativamente alla corretta contabilizzazione del congedo parentale ad ore, invece, il conteggio delle ore spettanti al dipendente deve essere effettuato su base giornaliera, in considerazione del rinvio della contrattazione collettiva alla disposizione normativa che stabilisce la misura del congedo nel limite di dieci mesi, elevabili ad undici in caso di fruizione da parte del padre di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.
Possibile la fruizione di permessi per la somministrazione del vaccino anti Covid-19
Non è prevista, in generale, alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. La normativa emergenziale prevede solo per il personale del comparto scuola e università la giustificazione dell’assenza per la somministrazione degli stessi. I dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e che si assentino dal lavoro per la somministrazione, possono fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento.
Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.
In caso di mobilità volontaria spetta il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione
Nel caso di mobilità volontaria non è garantito il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza.
La determinazione del trattamento economico spettante al dipendente in mobilità volontaria si deve riferire agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del comparto di contrattazione dell’amministrazione di destinazione del dipendente previsti per la categoria e fascia economica di inquadramento, restando esclusa la possibilità del riconoscimento, ancorché a titolo di assegno ad personam riassorbibile, di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza.
Principi sull’applicazione del divieto di remunerazione per il conferimento di incarichi al personale in quiescenza
L’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza a soggetti collocati in quiescenza. La norma prevede, altresì, che le amministrazioni non possano conferire ai medesimi incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo sia delle stesse amministrazioni che degli enti e società da esse controllati. E’, comunque, fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di durata annuale.
Il divieto di remunerazione si riferisce anche alle cariche negli organi di governo delle amministrazioni o delle società da esse controllate che, quindi, comportano l’esercizio di effettivi poteri di governo.
Con riferimento, in ultimo, alla corresponsione del trattamento retributivo per coloro che nell’arco temporale dello svolgimento dell’incarico o della carica accedono alla pensione, d’ufficio oppure per autonoma volontà, deve tenersi in conto che in tale situazione si determina la sussistenza, nell’arco del periodo di vigenza della carica o dell’incarico, di due condizioni differenti per il soggetto: quella precedente e quella successiva all’accesso al trattamento pensionistico. In tale situazione, a parere del Dipartimento e anche a seguito di consolidata giurisprudenza contabile, ci si deve riferire alla ratio di contenimento della spesa pubblica sottesa alla disciplina. Infatti, “la modifica di status del soggetto incaricato (da dipendente a pensionato) nel corso dell’espletamento del mandato e, quindi, la “sopravvenienza” di una situazione giuridica diversa rispetto a quella inizialmente considerata all’atto del conferimento dell’incarico, determina l’obbligo di applicare la normativa prevista per lo status sopravvenuto, con la medesima decorrenza e col prescritto regime di gratuità”.
Per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 rilevano la residenza o la dimora temporanea
Per la concessione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 (il quale, come noto, prevede che il lavoratore che usufruisce dei citati permessi per assistere un familiare in condizione di grave disabilità residente in un Comune che si trova ad una distanza superiore a 150 chilometri debba attestare l’effettivo raggiungimento del familiare stesso) occorre riferirsi alla residenza della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio.
Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l’amministrazione può considerare anche la dimora temporanea attestata però mediante la relativa dichiarazione sostitutiva.
I periodi di congedo parentale straordinario Covid-19 non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità
Il congedo parentale straordinario Covid-19 rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal decreto legislativo n. 151/2001. La disciplina normativa che regola l’istituto consente ai genitori che fruiscono del periodo di congedo parentale previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 (articoli 32 e 33) di chiederne la conversione in congedo straordinario Covid-19, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione.
Dall’esame del quadro regolatorio vigente, si desume che il congedo straordinario in questione – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% – può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo e, quindi, anche per esso trova applicazione quanto previsto all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 ovvero che detti periodi non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità.