Il testo del decreto legge approvato quest’oggi dal Consiglio dei Ministri conferma le anticipazioni uscite alla conclusione della cabina di regia riunita a Palazzo Chigi a inizio pomeriggio. Quindi, a far data dal 6 agosto 2021, entreranno in vigore le nuove regole sull’uso del green pass nel nostro Paese.
Servirà il ‘passaporto vaccinale’ per l’accesso a palestre, cinema e teatri, compresi gli spettacoli all’aperto, ma anche per la partecipazione ai concorsi pubblici (fatta eccezione soltanto per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica).
Ma il provvedimento in esame introduce anche un’altra importante novità in materia di concorsi. Viene infatti disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021; disposizioni ai sensi delle quali “2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a)”.
Vengono infine reintrodotte alcune rilevanti tutele in favore dei lavoratori c.d. fragili, intendendosi ora come tali, però, soltanto coloro «che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate».
L’art. 8 del presente decreto ha infatti esteso «fino al termine dello stato di emergenza» l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera (sebbene soltanto laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile).
Si conferma inoltre che i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.