In data odierna il Dipartimento della funzione pubblica ha provveduto ad aggiornare le FAQ sull’applicazione dell’obbligo di green pass nella pubblica amministrazione e sul rientro in ufficio.
Riportiamo di seguito le nuove risposte appena pubblicate.
FAQ SULL’APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI GREEN PASS NELLA PA (DPCM 12 OTTOBRE)
7. Con quanto anticipo il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori informazioni in merito al possesso o meno del green pass?
Non c’è un limite di tempo predefinito (né minimo, né massimo) in quanto l’articolo 3 del decreto-legge n. 139 del 2021 stabilisce che il datore di lavoro possa, per specifiche esigenze organizzative, chiedere al lavoratore se sia in possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.
14. Un’amministrazione può delegare la funzione del controllo del green pass a personale esterno? Se sì, l’amministrazione è tenuta a comunicare in via ufficiale questa circostanza ai lavoratori, ad esempio pubblicando un avviso sul proprio sito web o inviando una email alla casella di posta istituzionale di ciascuno?
Ai fini delle verifiche previste, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente a seconda del relativo ordinamento. Il dirigente apicale può delegare, con atto scritto, la funzione di controllo al personale specifico preferibilmente con qualifica dirigenziale. Tali circostanze possono essere esplicitate nelle misure organizzative che ciascuna amministrazione deve assumere nell’ambito della propria autonomia.
15. Le linee guida prevedono che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Come impatta tale previsione con l’istituto della progressione economica orizzontale, visto che l’articolo 16, comma 6, del Ccnl del comparto delle funzioni locali stabilisce che “ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi”? Se un dipendente ha ottenuto l’ultima progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ed effettua delle assenze ingiustificate per mancanza di certificazione verde dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021 può partecipare alla selezione per il riconoscimento della progressione economica con decorrenza 1° gennaio 2022?
Come specificato nelle linee guida relativamente alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio, a qualunque fine.
16. Per il personale comunale comandato a tempo pieno a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l’Ufficio del Giudice di Pace, ubicato in un edificio di proprietà del Comune ma distinto dalla sede degli uffici comunali, la verifica del rispetto degli obblighi in materia di green pass è a carico del Comune o del Tribunale?
Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Deve pertanto ritenersi che le attività di verifica debbano essere svolte nell’ambito della struttura dove il dipendente comandato presta servizio.
17. Come può dimostrare l’incaricato alla verifica di aver effettuato i controlli? È possibile tenere un registro con l’indicazione della data e nome del lavoratore controllato a campione? Deve essere controfirmato?
Si tratta di una misura organizzativa rimessa alla valutazione del datore di lavoro, nell’ambito della propria autonomia.
FAQ SUL RIENTRO IN PRESENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI DAL 15 OTTOBRE (DPCM 23 SETTEMBRE E DM 8 OTTOBRE)
6. Anche per i lavoratori “fragili” – per i quali la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 18/2020 è stata prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2021 – devono essere rispettate le condizioni previste dal decreto ministeriale 8 ottobre, la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza e la stipula dell’accordo individuale?
Il decreto ministeriale sul ritorno in presenza disciplina anche le modalità di svolgimento del lavoro agile. La norma di proroga consente al lavoratore fragile di usufruirne, ma questo non solleva l’amministrazione dal rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale.
7. Dal 15 ottobre, in caso di contrazione dei servizi scolastici per cause connesse al Covid-19 o in caso di quarantena del figlio minore, l’amministrazione potrà autorizzare il genitore-dipendente allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile?
Il lavoro agile non è più quello della fase emergenziale e dunque il ricorso a tale modalità di lavoro è consentito nei limiti della disciplina vigente e delle condizionalità previste dal decreto ministeriale.
8. Se è lo stesso lavoratore a dover osservare un periodo di quarantena, potrà continuare a farsi ricorso al lavoro agile per la durata di suddetto periodo?
Anche in questo caso, la quarantena non è un motivo per ricorrere al lavoro agile.
9. Il personale non adibito alle attività di front office/back office al pubblico può effettuare smart working fino al 30 ottobre, nelle more del rientro definitivo, alla luce della tempistica dei 15 giorni prevista nel decreto ministeriale 8 ottobre?
I 15 giorni per le misure organizzative delle amministrazioni non escludono affatto il rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale, e non possono essere utilizzati a fini elusivi. Si evidenzia che dal 15 ottobre l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta in presenza e che, a decorrere dalla predetta data, le modalità di svolgimento del lavoro agile sono disciplinate dal citato decreto ministeriale.
10. Un’amministrazione che abbia aderito al Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e che si sia dotata di un approccio strutturato e organizzato anche sul versante degli strumenti può proseguire la sperimentazione in vista dell’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) in cui il Pola possa convergere?
In presenza di una pianificazione post emergenziale, che sarà comunque ridefinita nel Piao, e del rispetto di tutte le condizionalità previste dal decreto ministeriale, il ricorso al lavoro agile non può ritenersi escluso.