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Gli oneri di motivazione analitica devono essere assolti anche in caso di acquisizione di partecipazioni indirette

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 182/2021 PAR, affrontando i quesiti posti da un’amministrazione comunale, ha confermato che la procedura prevista dall’art. 5 del D. Lgs. 175/2016 concernente la formalizzazione di motivazioni analitiche per l’acquisizione di partecipazioni, si applica, come da tenore letterale della stessa norma, anche nel caso di acquisizione di partecipazioni in via indiretta, ovvero per il tramite di società controllata.

Proprio il tema del controllo rappresenta l’elemento dirimente per verificare se gli oneri di motivazione analitica debbano essere affrontati dall’ente locale in caso di acquisizioni indirette: se tale condizione di controllo è operante nei confronti della società che intende acquisire nuove partecipazioni, allora l’amministrazione sarà tenuta ad adottare un proprio provvedimento che espliciti le motivazioni analitiche a sostegno dell’acquisizione indiretta di una nuova partecipata.

La deliberazione 182/2021 PAR contiene inoltre utili spunti ricognitivi, concernenti in particolare le diverse configurazioni che può assumere il modello in house providing: frazionato, invertito, orizzontale, capovolto.

Tags: In house providing, Oneri motivazionali