Con nota prot. n. 225928 del 12 settembre scorso, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito riscontro ad una richiesta di parere concernente la corretta interpretazione della disciplina recata dall’art. 45, comma 4, del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, la quale prevede che l’incentivo per le funzioni tecniche “è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”. In particolare, il Comune istante si chiedeva se da tale nuova formulazione fosse corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscano più nel “fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall’art. 113 del previgente Codice (…) essendo erogati direttamente al personale dipendente”.
In proposito il Ministero ha preliminarmente rilevato come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all’articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell’incentivo fosse “disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti”, con la conseguenza che la diversa formulazione della disposizione in esame non appare dirimente ai fini dell’esclusione o meno degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.
Ciò premesso, la RGS evidenzia che l’inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:
– dell’articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabilisce che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (…)”;
– dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le “risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”.
Secondo il parere, dunque, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023 dovranno continuare ad essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate nonostante i criteri generali per l’attribuzione degli stessi non siano soggetti a contrattazione integrativa.