Skip to content

Gli incentivi alle funzioni tecniche nel nuovo codice degli appalti

Il Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023, su proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame definitivo, il decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

Gli incentivi per funzioni tecniche, nel nuovo codice, trovano specifica disciplina nell’articolo 45 contenuto nel libro I, parte IV rubricato “Della progettazione”.

L’elenco delle attività incentivabili è contenuto nell’allegato I.10, il quale riproduce in modo più analitico e preciso il contenuto delle “funzioni tecniche” individuate dal comma 1 dell’attuale articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Tra le attività incentivabili si annoverano in particolare la programmazione della spesa per investimenti; le funzioni di RUP e di collaborazione al RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento); la redazione di una serie di atti e documenti (Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo); l’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; la verifica del progetto ai fini della sua validazione; la predisposizione dei documenti di gara; la direzione dei lavori; l’ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/I, Ispettore/i di cantiere); il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; la direzione dell’esecuzione; l’attività di collaborazione al Direttore dell’esecuzione; l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; il collaudo tecnico-amministrativo; la regolare esecuzione; la verifica di conformità; il collaudo statico (ove necessario).

L’ammontare massimo del compenso liquidabile al personale dipendente rimane fissato nell’80% del 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento.

Il tetto retributivo individuale, invece, viene elevato fino al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per di più, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto, il limite in questione è ulteriormente aumentato del 15 per cento.

Ma la novità principale è rappresentata dal fatto che, in futuro, gli incentivi per funzioni tecniche verranno erogati direttamente al personale dipendente senza la preventiva confluenza nel fondo delle risorse decentrate (come previsto dal vigente articolo 113 del D.Lgs. 50/2016), attuando così una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.

Da ultimo, come evidenziato da autorevole dottrina, vale la pena segnalare che il ripetuto riferimento alle procedure di affidamento piuttosto che alla “gara”, chiarisce che con il nuovo codice risulteranno incentivabili anche le ipotesi di affidamento diretto “puro”, le concessioni e il project financing.

Tags: Incentivi funzioni tecniche