Nel parere n. AS1934/2023 – “Comune di Genova – Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali” rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (pubblicato sul bollettino n. 2/2024), si ricorda come l’attività di gestione dei crematori sia riconducibile all’ambito normativo dei servizi pubblici locali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2012.
Nel parere, l’Antitrust evidenzia come le soluzioni gestionali del suddetto servizio incidano sulla tutela della concorrenza, per cui è prevista la competenza legislativa esclusiva dello Stato, a differenza degli ambiti di tutela della salute e di gestione dei servizi pubblici locali in cui vi è la competenza legislativa concorrente delle regioni.
Nel merito, l’AGCM effettua il confronto tra la normativa statale e quella della Regione Liguria in materia di gestione dei servizi pubblici, rilevando come, dal punto di vista della tutela della concorrenza non vi sia contrasto tra i due ambiti normativi, in quanto la norma statale richiede come unico requisito per lo svolgimento delle attività in questione, la “semplice” separazione societaria, mentre la normativa regionale, per l’esercizio di un’attività aperta al mercato (come quella funebre) da parte di un soggetto pubblico che svolge l’attività di cremazione, esige una vera e propria separazione organizzativa e proprietaria. Poiché tali ultime disposizioni determinano effetti pro-concorrenziali, la normativa regionale ligure in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali risulta, secondo il parere rilasciato dall’AGCM, compatibile con la normativa nazionale.