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Gestione commissariale e relazione di fine mandato: la firma compete sempre al sindaco uscente

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria, con deliberazione n. 95/2020, ha fornito un’utile indicazione a fronte del quesito posto da un Comune in gestione commissariale e prossimo alla scadenza del mandato amministrativo.

Il Commissario straordinario ha infatti chiesto “di sapere se la Relazione di fine mandato, visto il breve periodo di gestione sindacale (circa tre mesi del Sindaco dimissionario per sopraggiunti motivi di salute) e quello più lungo di gestione commissariale (circa nove mesi del Commissario Straordinario nominato a seguito dello scioglimento dell’art 141,comma 1 lett.bn .2 del D.Lgs n.267/2000), debba essere redatta e, nel caso di esito positivo, se a sottoscrivere la stessa debba essere il Sindaco o il Commissario Prefettizio”.

I magistrati contabili, riportando ampio stralcio della deliberazione n. 15/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, hanno evidenziato quanto segue: “la Sez. Autonomie della Corte dei conti , con deliberazione n. 15/2015 ha precisato che “ tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché, con l’identità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l’attività svolta nella consiliatura di cui trattasi. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011.” (deliberazione n. 15/2015 Sez. Autonomie della Corte dei conti).
Pertanto in caso di scioglimento anticipato del consiglio, infine, sul Sindaco incombe sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune.”