Con Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, l’INPS ha fornito dettagliate istruzioni amministrative sul diritto alla fruizione del congedo (c.d. Congedo 2021), introdotto dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30, in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di anni 14, nonché con figli con disabilità in situazione di gravità.
Sulla scia del precedente Messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, il provvedimento di ieri ripercorre l’evoluzione della normativa emergenziale in materia, ricordando che il D.L. n. 30/2021 (art. 2) ha previsto:
- un congedo indennizzato (c.d. Congedo 2021) per genitori con figli affetti da SARS COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza;
- che il congedo è fruibile senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per i quali sia sospesa l’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia disposta la chiusura;
- che la misura in questione è riconosciuta ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave;
- che per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione (con copertura da contribuzione figurativa);
- che la domanda di Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti pubblici, sia esso indennizzato o meno, deve essere presentata direttamente all’Amministrazione datrice di lavoro (art. 2 , comma 12).
L’istituto precisa, inoltre, che è attualmente vigente anche la tutela prevista dall’art. 22 bis del Decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176), per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle c.d. zone rosse, come individuate con Ordinanza del Ministro della Salute.
La Circolare illustra dettagliatamente le condizioni ed i presupposti relativi al Congedo 2021, chiarendo che il beneficio può essere fruito per periodi di infezione da SARS COVID-19, di quarantena da contatto, di DAD, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.