Il Dipartimento della Funzione pubblica ha rilasciato un comunicato in data 27 marzo 2020, con il quale ha evidenziato i procedimenti che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), e che pertanto sono da considerare sospesi.
Restano in particolare sospesi:
- i termini relativi ai procedimenti di accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il termine previsto dall’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale;
- i termini di comunicazione previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di incarichi e dall’articolo 60 in materia di controllo del costo del lavoro del medesimo decreto legislativo;
- i termini per la certificazione dei contratti integrativi di cui all’art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del 2001, nonché i termini per i preventivi assensi per i distacchi del personale ad ordinamento pubblicistico;
- il termine di quindici giorni previsto dall’art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la risposta obbligatoria delle amministrazioni interessate rispetto ai chiarimenti e ai riscontri richiesti dall’Ispettorato al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni (fatta eccezione per i termini relativi a segnalazioni attivate con riferimento all’attuale situazione di emergenza sanitaria).
Rispetto al sistema di banche dati perla PA, invece, viene prorogato al 31 maggio 2020 il termine (originariamente previsto per il 31 marzo) per l’invio da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni e dei dati previsti da GEDAP e Permessi ex lege 104/92, ovvero:
- delle informazioni relative ai dipendenti che, nell’anno 2019, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive;
- dei dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili), secondo quanto previsto dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010.