È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 1° aprile 2020 con cui viene prorogata la validità di tutte le misure di contenimento del contagio finora emanate dal Governo.
Per effetto di quest’ultimo decreto, dunque, si prolunga fino al 13 aprile 2020 la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, con la conseguente estensione di pari durata del periodo entro il quale i dipendenti pubblici potranno usufruire del congedo parentale “straordinario” previsto dall’art. 25 del D.L. n. 18/2020.
Restano tuttavia ancora alcune incertezze in merito alle modalità di computo delle giornate non lavorative e festive ricadenti all’interno dei suddetti periodi di congedo.
Invero, laddove si optasse per una sostanziale assimilazione di questo nuovo istituto con il congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, gli enti non potrebbero fare a meno di computare come tale anche i sabati e le domeniche ricompresi all’interno del periodo di assenza. E per di più, nel caso in cui tra due distinti periodi di congedo non dovesse intercorrere almeno un giorno di lavoro effettivo, andrebbero computati come congedo parentale anche i sabati e le domeniche collocati tra gli stessi (così dispone infatti l’art. 43, comma 5, del CCNL del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018).
Siamo tuttavia in presenza di un congedo di nuova introduzione, che risponde a finalità non del tutto coincidenti con quelle perseguite dalle disposizioni previgenti. In linea teorica, quindi, si potrebbe anche ipotizzare di discostarsi dalle ordinarie modalità di computo del congedo parentale.
Auspichiamo che a breve vengano forniti i dovuti e necessari chiarimenti al riguardo.