E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24/12/2021 il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, relativo alla “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.”
La recrudescenza dei contagi registrata in queste ultime settimane ha spinto il Governo a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 e con esso grande parte delle misure previste per il contenimento della diffusione.
Gli effetti della pandemia, anche sugli equilibri finanziari degli enti locali, non termineranno dunque tra 5 giorni esatti. Minori entrate, maggiori spese “Covid” per assicurare il regolare svolgimento dei servizi offerti alla cittadinanza e maggiori spese “Covid” per l’acquisizione di beni e servizi necessari per l’ordinaria gestione dell’ente si registreranno anche nel corso del 2022. Probabilmente con minore impatto rispetto all’ultimo biennio ma in ogni caso gli effetti “lunghi” sui bilanci degli enti non termineranno di esistere nel breve periodo.
Con l’approvazione da parte del Senato del maxiemendamento alla Legge di bilancio 2022 è prorogato al 31 ottobre 2022 il termine di cui al comma 1 art. 106 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 che prevede “A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 31 ottobre 2022, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell’importo. All’onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.”
Detta scadenza, originariamente prevista al 30 giugno 2022, segnerà il termine entro cui il Mef, analizzate le risultanze delle certificazioni degli utilizzi del Fondone trasmesse dagli enti entro il 31 maggio 2022, stabilirà le modalità di regolazione, eventuale, rimodulando i saldi dei valori assegnati tra gli enti che avranno interamente utilizzato i fondi trasferiti e gli enti che avranno certificato “avanzi” degli stessi.
In considerazione delle citate proroghe e del fatto che le esigenze straordinarie per cui il Fondone COVID è stato istituito non cesseranno di presentarsi il 31 dicembre prossimo auspichiamo un intervento chiarificatore che possa costituire un’utile guida anche per la costruzione del bilancio di previsione 2022-2024 che vedrà consolidate maggiori spese “Covid” e probabili minori entrate (pensiamo all’andamento degli incassi da Add.le Irpef) non più finanziabili dall’entrata straordinaria da Fondone Covid o da ristori specifici.