Con la recentissima deliberazione n. 25/2021 la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Sicilia, ha fornito un utile orientamento in tema di gestione contabile dei fondi accantonati dagli enti locali a fronte delle perdite registrate dalle proprie società partecipate (art. 21 D. Lgs. 175/2016).
I magistrati contabili, dopo aver effettuato la ricognizione della ratio della norma in oggetto (comprese le condizioni di svincolo dei fondi), ricordano come le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate siano disciplinate anche dalla regola generale di cui all’art. 46, comma 3, D.lgs. 118 del 2011, in base al quale il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi. Secondo la Corte dei conti siciliana “Questo momento, per quanto attiene alla fattispecie in esame, ad avviso della Sezione, non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della società delle perdite, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente, per mezzo la modifica del capitale sociale; la copertura, invece, non può essere definita effettiva, con conseguente mancata integrazione del presupposto normativamente richiesto, se la perdita è stata solo “rinviata a nuovo” dalla partecipata”.
La liberazione dell’importo accantonato, sempre secondo i magistrati contabili, può avvenire in qualunque periodo, a condizione che la società partecipata abbia deliberato il ripiano della perdita; l’ente socio, prima di poter rendere disponibili i fondi, è pertanto tenuto ad accertarsi dell’avvenuta esecuzione delle delibere di ripiano da parte degli organi societari e della conseguente effettiva copertura delle perdite pregresse.
L’iter procedurale sopra delineato, sempre secondo i magistrati contabili, può essere applicato nel rispetto del principio di prudenza; in tal senso, la liberazione delle somme a bilancio presuppone l’esercizio di un adeguato controllo da parte dell’ente socio sull’evoluzione della situazione contabile della società: l’esito di tali verifiche deve pertanto portare ad escludere “la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi, registrandosi, all’opposto, un’inversione della precedente tendenza”.