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Fondo “Opere indifferibili”: il ruolo del Comune

Con la Circolare n. 31 del 21 settembre 2022 la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni destinatarie le necessarie indicazioni per accedere alle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” istituito con l’articolo 26, comma 7, del Decreto Legge “Aiuti” (50/2022).

La Guida all’Utente e il Manuale delle istruzioni operative, allegati alla Circolare, forniscono una chiara distinzione dei ruoli e delle conseguenti azioni attivabili dall’ “Amministrazione istante” e dalla “Stazione appaltante”.

L’Amministrazione statale istante è l’amministrazione che finanzia l’intervento o l’amministrazione titolare del programma di investimento mentre la stazione appaltante è, di fatto, l’amministrazione aggiudicatrice. Entrambe le definizioni sono state individuate all’art. 1 del DPCM 28 luglio 2022.

La domanda di finanziamento viene compilata dalla Stazione appaltante facendo accesso al sistema ReGiS ma sarà poi l’Amministrazione statale istante a inoltrare l’istanza di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, sempre tramite il sistema ReGiS. Non è, inoltre, scontato che l’Amministrazione istante decida di presentare istanza per tutte le richieste presentate dalla Stazione appaltante. 

E’ opportuno, alla luce di quanto sopra, che gli enti locali in veste di “Stazione appaltante” attivino da subito un canale di confronto con l’Amministrazione Istante di riferimento e procedano ad una prudente programmazione in relazione alle opere oggetto di richiesta di contribuzione.

Tags: Opere Indifferibili, PNRR, ReGiS