In riferimento al Fondo garanzia debiti commerciali, istituto che abbiamo ultimamente analizzato alla luce anche della Riforma 1.11 del PNRR nel nostro Approfondimento n. 5/2023, si è recentemente espressa la Sezione Regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti.
Con la Deliberazione n. 12/2023/SRCPIE/PRSE i Magistrati contabili hanno ribadito che la quota accantonata nel corso dell’anno n di gestione a titolo di Fondo garanzia debiti commerciali e confluita nel risultato di amministrazione dello stesso anno in sede di Rendiconto ( eventualmente sommata all’accantonamento già presente derivante dall’esercizio precedente) potrà essere liberata solo nel corso dell’anno n+1 a condizione che nell’anno n, con riferimento al 31.12, siano verificati il rispetto dei tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito commerciale.
“La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno.”
Così si esprime la Corte dei Conti che rileva la non correttezza del comportamento dell’Ente che già in sede di Rendiconto anno n, effettuate le verifiche del rispetto dei due indicatori di cui sopra, registra sull’allegato A/2 l’accantonamento sulla competenza dell’anno ma anche il contestuale storno in data 31.12.
Un focus dedicato al FGDC e agli altri accantonamenti che gli enti si troveranno a dover registrare in sede di Rendiconto 2022 sarà tra gli argomenti trattati nel corso del prossimo webinar organizzato da NeoPA “Il Risultato di amministrazione 2022: la definizione delle quote e la compilazione degli allegati a/1, a/2 e a/3” in data 1° marzo 2023.