La Corte dei conti ha registrato in data 20 luglio il decreto relativo al riparto delle risorse destinate al finanziamento dei centri estivi per l’anno 2021.
Oltre alla novità rispetto alle possibilità di impiego delle somme erogate illustrate nella nostra news del 13 luglio scorso evidenziamo che è confermata, all’articolo 3 del decreto, la regola per cui il non utilizzato alla data del 31 dicembre 2021 dovrà essere restituito.
Tale disposizione, prevista anche per le somme non utilizzate nel corso dell’anno 2020, sembrava essere superata, per le quote erogate nel 2020, per effetto dell’articolo 56, comma 1, del Dl 73/2021 che, con una modifica al comma 823 della legge 178/2020, estendeva al 2021 la possibilità di utilizzare i ristori di spesa assegnati nel 2020 ma non spesi, rientranti nella certificazione del fondo per le funzioni fondamentali, in cui erano ricompresi anche i fondi per i centri estivi. La certezza dei Comuni di poter utilizzare “in continuità e per le medesime finalità”, le somme residue derivanti dal 2020 nel corso del 2021 è stata smentita dalla richiesta di restituzione giunta agli enti nel corso del mese di luglio da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia sul cui portale è presente, in evidenza, l’avviso con le procedure da seguire per la restituzione delle somme.
Oltre all’evidente disallineamento tra quanto previsto dalla norma e la richiesta del Dipofam, che richiederebbe un chiarimento, il problema di non poco conto è quello relativo ai Comuni che hanno applicato le somme non utilizzate nel 2020 e confluite in avanzo di amministrazione al finanziamento di spesa 2021 esigibile e, in alcuni casi, liquidata prima della data di ricezione della richiesta di restituzione da parte del Ministero.