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Fondi COVID: cambiano i numeri del conguaglio definitivo

Nel corso della seduta della Conferenza Stato-città di ieri è stata sancita l’intesa sullo schema di decreto concernente la rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, modificando in parte i saldi pubblicati con il decreto dello scorso 8 febbraio e chiudendo, in via definitiva, la lunga procedura di quantificazione dei conguagli relativi ai fondi emergenziali riconosciuti nel corso del triennio 2020/2022.

I numeri sono cambiati, sono state prese in considerazione le istanze presentate da diversi enti locali che in seguito alla pubblicazione del primo DM Conguagli si sono resi conto di non aver certificato, per mero errore materiale o difficoltà interpretative, spese effettivamente sostenute dall’ente finanziate dal Fondone o dai ristori specifici.

I valori definitivi sono dettagliati:

  • nell’allegato A relativo ai ristori specifici non utilizzati dai Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane,
  • nell’allegato B relativo ai ristori specifici non utilizzati da Province e città metropolitane,
  • nell’allegato C relativo al conguaglio finale, tenuto conto del Fondone COVID e dei ristori specifici, per Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane,
  • nell’allegato D relativo al conguaglio finale, tenuto conto del Fondone COVID e dei ristori specifici, per Province e città metropolitane.

Il decreto conferma la regolazione contabile delle somme in surplus o in deficit nel corso del quadriennio 2024/2027 in quote costanti.

Gli enti locali che presentano un saldo da restituire al bilancio dello Stato dovranno approvare il bilancio di previsione, fino al quello del triennio 2027/2029, applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto della somma indicata nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” delle Tabelle C e D, attingendo tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Per il bilancio 2024-2026 gli enti provvedono ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.