Con la recente deliberazione n. 157/2020 PAR, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, a fronte di un quesito posto da un’amministrazione comunale, ha confermato, richiamando copiosi riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi, l’inclusione delle Fondazioni nel gruppo amministrazione pubblica rilevante ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. Rispetto a tale indicazione, i giudici contabili hanno altresì evidenziato che “Occorre, tuttavia, considerare la c.d. “irrilevanza” enunciata dal Principio contabile in argomento (paragrafo 3.1, lett. a) in forma di clausola di carattere generale, per effetto della quale l’elenco degli enti da ricomprendere nel bilancio consolidato può non coincidere con quello degli enti del “gruppo amministrazione pubblica”. Più precisamente, “ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo”, si può giustificare il non inserimento nel perimetro del consolidamento del bilancio di uno specifico ente del gruppo, qualora esso, con il proprio bilancio, non contribuisca in maniera rilevante alla complessiva posizione patrimoniale ed economico-finanziaria della capogruppo.”
Rispetto a quanto confermato dalla deliberazione n. 157/2020 PAR Lombardia sopra richiamata, occorre altresì ricordare che, con riferimento alla fattispecie particolare delle Fondazioni ex Ipab, la Commissione Arconet, nella seduta del 17 luglio 2019, aveva specificato quanto segue: “per le Fondazioni ex Ipab (derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207) “la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell’ente pubblico.”
Ciò premesso permane un multistrato normativo che richiede, al fine di verificare se una ex Ipab deve essere inclusa o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), l’attento esame dell’atto costitutivo e dello statuto al fine di verificare se, fermo rimanendo che la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione non si configura quale controllo pubblico per le fondazioni ex IPAB facenti parte del terzo settore, sussista almeno una delle altre condizioni previste dalla disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 e successive correzioni e integrazioni (ad esempio l’obbligo di ripianare i disavanzi)”.”