L’utilizzazione agricola di un terreno edificabile costituisce situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, avente carattere oggettivo; pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, l’esenzione prevista dalla norma trova applicazione non solo a favore del comproprietario coltivatore diretto, ma anche degli altri comproprietari che non esercitano sul fondo l’attività agricola. Lo ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza 15314/2021, facendo seguito ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
Sarà da capire se tale principio verrà confermato dalla giurisprudenza anche considerando la nuova disciplina IMU che introduce una nuova disciplina in merito alla vicenda in commento. L’art. 1 co. 743 L. 160/2019 prevede infatti che “[…] In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni”.
In presenza di comproprietari dello stesso bene, la nuova disciplina stabilisce che le obbligazioni tributarie di ciascuno sono autonome e che devono essere considerati gli elementi soggettivi e oggettivi riferiti alla singola quota di possesso.
Ne discende che, nei casi analoghi a quello descritto dall’ordinanza 15314/2021, l’area fabbricabile dovrà essere considerata terreno agricolo esclusivamente nei confronti del comproprietario agricoltore utilizzatore del fondo, mentre gli altri comproprietari dovranno continuare a versare l’IMU tenendo in considerazione il valore edificabile del terreno. In altre parole, la norma, così come scritta, lascia intendere che deve essere superata la finzione giuridica secondo la quale un’area fabbricabile, in comproprietà tra più soggetti, deve essere considerata terreno agricolo per tutti benchè destinata alle coltivazioni solo da uno di questi.
A riguardo si ricorda però che, con Risol. n. 2 del 10/03/2020, il MEF chiariva che gli elementi oggettivi e soggettivi richiamati dal comma 743 qualificano oggettivamente e univocamente il bene immobile oggetto di imposizione, con la conseguenza che, nel caso delle aree fabbricabili utilizzate in agricoltura, dovrebbe ancora applicarsi la finzione giuridica sopra richiamata a favore di tutti i comproprietari, compresi quelli che non la utilizzano direttamente, i quali, ai fini IMU, potranno considerare tali aree come semplici terreni agricoli.
La questione resta controversa: da una parte, vi è la norma che fa riferimento agli “elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso”; dall’altra, vi sono le conclusioni del MEF che ritiene applicabile la finzione giuridica sopra descritta.
Tra le due alternative, a nostro avviso, dovrà prevalere il dettato letterale della norma, il quale risulta essere chiaro e di immediata comprensibilità, con la conseguente impossibilità di applicare la finzione giuridica sopra descritta a favore di tutti i comproprietari non agricoltori. A tale conclusione si giunge anche considerando che il comma 743 può validamente riferirsi anche ad altre fattispecie, diverse da quella oggetto della Risoluzione ministeriale.
Si pensi per esempio al caso di abitazione posseduta da due fratelli e stipula di un contratto di comodato a favore del figlio di uno dei due. La riduzione della base imponibile dovrà essere applicata anche a favore dello zio di quest’ultimo? Se si aderisce all’interpretazione ministeriale, sì, ma è evidente che l’agevolazione verrebbe applicata in assenza dei requisiti previsti dalla norma. Il dettato letterale del comma 743 invece conferma la possibilità di applicare la riduzione della base imponibile solo nei confronti del genitore comodante, dunque rispettando quanto previsto dalla norma di agevolazione.