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FGDC: i dati contabili dell’ente validi solo per lo stock del debito

Tra le riforme “abilitanti” del PNRR, quelle funzionali a garantire l’attuazione del Piano stesso, troviamo il rispetto dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione quale leva di miglioramento dell’efficienza dei processi di gestione.

Il Fondo garanzia debiti commerciali assume, così, maggiore rilievo e diviene uno degli strumenti di attuazione della riforma. Con il D.L. 152/2021 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.” il legislatore ha apportato un’importante modifica al metodo di calcolo del FGDC per gli anni 2022 e 2023.

L’articolo 9 comma 2 lett. a) prevede: “al comma 861, dopo le  parole  «amministrativa  e  contabile.» sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022  e  2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale  residuo  sulla
base dei propri dati contabili previo invio  della  comunicazione  di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche  da  parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla  rilevazione  SIOPE  di cui all’articolo 14, commi 6 e  seguenti,  della  legge  31  dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte  del  competente  organo  di controllo di regolarità amministrativa e contabile.” 

Pertanto, così come è stato per il 2021, anche per gli anni 2022 e 2023 gli enti potranno calcolare lo stock di debito al 31.12 di ciascun anno interessato dal confronto sulla base dei dati presenti nelle proprie scritture contabili e non facendo riferimento al saldo presente in PCC. Resta fermo l’obbligo di riduzione del 10% dello stock di debito da un anno all’altro.

Gli enti che intenderanno beneficiare di tale deroga dovranno però:

  • comunicare, anche per gli enti in SIOPE+, alla piattaforma elettronica lo stock di debito al 31.12 di ciascuno dei due anni precedenti a quello in cui si prevede l’iscrizione del FGDC. (entro il 31 gennaio 2022 salvo ulteriori proroghe)
  • attestare l’esito positivo della verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Sempre al citato articolo 9 comma 2 è introdotta alla lettera b) la specifica che prevede l’iscrizione del FGDC anche nel corso della gestione provvisoria o dell’esercizio provvisorio. 

La PCC resta, invece, l’unico riferimento possibile per l’elaborazione dell’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

Tags: Bilancio di previsione, FGDC, PCC, PNRR