Con Deliberazione n. 26/2021/PRSP (riportiamo un estratto) i Magistrati contabili della Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per il Molise – hanno richiamato i presupposti di legittimità dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità soffermandosi, in particolare, sulle “regole” che controllano l’autonomia discrezionale di alcune scelte praticabili dall’Ente nel selezionare le categorie di entrata rilevanti e le procedure di calcolo adottate.
I Magistrati hanno osservato:
“- non è consentito variare la modalità di calcolo fra i singoli capitoli cui afferiscono i residui, ma eventualmente solo fra distinte tipologie di residui,
– appare arduamente nonché eccezionalmente conciliabile con ragioni di coerenza l’adozione, pur se fra diverse tipologie, di metodi operativi diversi nell’ambito della medesima modalità di “media semplice”,
– è, in ogni caso, imprescindibile che l’Ente prefissi espressamente all’interno dei documenti di bilancio la scelta operata, motivandone puntualmente le ragioni, che devono essere tanto più robuste quanto maggiore appare la deviazione dai canoni logico-giuridici di coerenza, prudenza e congruenza,
– ed è, parallelamente, preclusa la facoltà di sollevare difese posticce ad una scelta che sia stata illo tempore adottata senza adeguata motivazione.”