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FCDE: l’individuazione delle entrate da considerare non è libera

Con Deliberazione n. 80/2021/PRSP i magistrati della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria – sono tornati ad evidenziare l’importanza dei criteri di scelta delle entrate da considerare ai fini del calcolo del FCDE.

E’ opportuno ribadire quanto previsto al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che prevede le tipologie di crediti da escludere dal computo del fondo individuandole in: – crediti da altre amministrazioni pubbliche, – crediti assistiti da fidejussione, – crediti da entrate tributarie che sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.

Occorre inoltre rammentare che l’esempio n. 5 del citato principio contabile specifica che l’ente locale deve individuare le categorie di entrate  stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione fornendo, per quelle escluse, adeguata illustrazione nella Nota integrativa al  bilancio.

Nell’esaminare i rendiconti 2018 e 2019 del Comune oggetto di analisi i magistrati hanno rilevato alcune irregolarità proprio in merito alla congruità degli accantonamenti al FCDE a causa dell’esclusione di alcuni capitoli di entrata dal conteggio. Tale esclusione, oltre a non essere adeguatamente motivata, ha riguardato entrate la cui natura (presupposto principe) riconduce indubbiamente alla “dubbia e difficile esazione” anche in considerazione  dell’ammontare dei residui attivi mantenuti al 31.12. 

“Pertanto, come già osservato dalla magistratura contabile, gli enti non sono del tutto liberi di individuare le entrate da considerare ai fini dell’accantonamento al FCDE, posto che sono tenuti a motivare, fin dal momento della determinazione degli accantonamenti da inserire nel bilancio di previsione, le proprie scelte, facendo riferimento alla natura dell’entrata, al relativo importo e all’andamento storico delle riscossioni (cfr. Sez. contr. Lombardia, n. 145/2019/PRSE, Sez. contr. Sicilia, n. 114/2020/PRSE e Sez. contr. Molise, n. 26/2021/PRSP). Tanto considerato, il Collegio rileva l’ingiustificata riduzione della base di calcolo del FCDE nei rendiconti esaminati, con riguardo, in particolare, alle sanzioni del codice della strada,
alla tassa rifiuti e al servizio idrico nonché, per il 2019, anche all’intero titolo I e la conseguente incongruità degli accantonamenti effettuati che hanno celato l’emersione di un possibile disavanzo.”

Tags: Corte dei Conti, FCDE