I Magistrati della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte sono tornati ad evidenziare l’importanza della corretta procedura di calcolo da seguire per la quantificazione del FCDE in sede di rendiconto al fine di non mettere a rischio gli equilibri di bilancio.
Rammentiamo che il punto 9.2 del principio contabile 4.2, allegato al D.Lgs. 118/2011, prevede che “il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma “certa”, in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.”
Il fondo crediti dubbia esigibilità costituisce, pertanto, uno strumento fondamentale per equilibrare l’effetto dell’eventuale sovrastima dei residui attivi o della difficoltà di riscossione degli stessi. Non a caso non è data possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato.
Il principio contabile 4.2, allegato al D.Lgs. 118/2011, prevede che: “Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.
Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.”
Proprio sull’esclusione di alcune voci di entrata operata dal Comune oggetto di controllo e ritenuta non rispettosa dei principi di prudenza e veridicità nella Deliberazione n. 6/2022/SRCPIE/PRSE è evidenziato:
“Al riguardo, la Sezione rammenta che, in funzione della scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate, il principio contabile richiede una “adeguata illustrazione” nella nota integrativa del bilancio di previsione (acquisita nel corso dell’istruttoria).
Tale onere non può considerarsi pienamente assolto qualora di tali entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione, rischio, che, nella fattispecie, è comprovato oggettivamente.
La facoltà concessa da tale principio contabile, infatti, deve essere necessariamente ancorata ad una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del FCDE; prospettiva di cui deve essere data adeguata dimostrazione. In difetto di tale oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall’assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un’adeguata copertura.”