Lo scorso 9 maggio il MEF ha pubblicato le linee guida per la determinazione dei fabbisogni standard relativi all’annualità 2023, consultabili cliccando qui.
Com’è noto, il comma 653 art. 1 Legge 147/2013 dispone che: “A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.
In aggiunta a ciò, il MTR – 2 di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021 ha previsto, ai fini della predisposizione del Piano finanziario TARI, che la definizione della componente Xa (coefficiente del recupero di produttività), necessaria a determinare il parametro per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, avvenga considerando anche il confronto tra costo unitario effettivo e il benchmark di riferimento.
Quest’ultimo, come stabilito all’articolo 5.1 lett. a) dell’Allegato A alla Delibera 363/2021, per le Regioni a statuto ordinario corrisponde appunto al fabbisogno standard per l’anno di riferimento.
Si rileva che le linee guida di recente pubblicazione dovranno essere utilizzate in sede di predisposizione del PEF 2025 per il quale occorrerà fare riferimento ai dati relativi all’annualità 2023: come chiarito infatti dalla stessa Autorità all’interno della “Guida alla compilazione del tool MTR-2”, approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021, la valorizzazione delle celle che fanno riferimento a quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento deve avvenire in relazione all’annualità a-2.
I Comuni dunque che nell’anno in corso decideranno di avvalersi della facoltà di revisione infra-periodo del PEF quadriennale 2022-2025, ai fini della determinazione del coefficiente Xa per l’anno 2023 dovranno fare ancora riferimento ai fabbisogni standard calcolati per l’anno 2021.