Con riferimento ai Comuni che hanno già approvato le tariffe TARI 2022, il MEF all’interno delle linee guida per la determinazione dei fabbisogni standard relativi all’anno 2022 (pubblicate il 31 dicembre scorso e consultabili cliccando qui) ha evidenziato che:
“Vale la pena di evidenziare che nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard”.
La vicenda TARI ancora una volta crea evidenti complessità agli enti che da un lato hanno già provveduto o stanno per provvedere all’approvazione del bilancio di previsione 2022: le tariffe devono essere approvate sulla base del Piano Finanziario 2022-2025 che però in moltissimi casi non è ancora pronto per una serie di ritardi (tra cui anche la tardiva pubblicazione di quanto in oggetto).
Il passaggio riportato sopra ad avviso di chi scrive è da intendere riferito ai (pochissimi) Comuni che hanno già provveduto ad approvare le tariffe 2022 ma non ancora il bilancio di previsione. È infatti entro quel momento che potranno essere modificate le tariffe, salvo che intervenga (come decisamente auspicabile) uno sganciamento tra i termini di approvazione del previsionale e della documentazione TARI 2022, come anche accaduto lo scorso anno. Dalla lettura dell’inciso invece potrebbe evincersi che la tardiva pubblicazione dei dati sui Fabbisogni Standard possa autorizzare di fatto i Comuni ad approvare successivamente e nel corso di questo 2022 le nuove tariffe pur disponendo già di un Bilancio già approvato. Per poter operare in tal senso infatti è necessario trovarsi in presenza di situazioni nuove; l’ente può intervenire in tal modo solo per il mutamento del quadro normativo o per questioni di merito che comportino il mutamento del contesto iniziale e si ritiene piuttosto forzata una lettura che attribuisca alla Circolare in oggetto la forza di “modificare” la situazione nella quale gli enti avrebbero operato deliberando tariffe entro il 31.12.2021.
In merito poi ai contenuti del documento in commento si legge:
“[…] i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente”.
In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia altresì che il nuovo MTR-2 definito da ARERA con Deliberazione 363/2021/R/Rif prevede l’utilizzo dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A).
Come specificato all’interno delle Linee guida, per l’individuazione dei fabbisogni standard si fa riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti. Nello specifico il costo standard è il risultato di tre componenti:
1) elementi fissi non modificabili dal Comune e costanti nel tempo, ossia cluster di appartenenza del Comune, economie/diseconomie di scala, contesto del Comune;
2) dotazione impiantistica regionale di trattamento e smaltimento rifiuti, modificabile in relazione all’aggiornamento all’ultima annualità disponibile al catasto rifiuti dell’ISPRA (attualmente riferita all’anno 2020);
3) elementi specifici del Comune e modificabili da quest’ultimo in relazione all’annualità di riferimento del calcolo del costo standard, ovvero percentuale di raccolta differenziata, distanza in km dagli impianti, forma di gestione del servizio, modalità di raccolta dei rifiuti.
Con riferimento al punto 3), si riporta infine quanto specificato dal MEF:
“Per l’applicazione del comma 653 della legge n. 147 del 2013, i valori sopra descritti al punto 3 sono da calcolarsi in relazione alle caratteristiche del servizio attive per il quadriennio 2022-2025, periodo cui il PEF si riferisce. Diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili al precedente punto 3 vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’articolo 7 dell’Allegato A)”.