Con l’ordinanza 5190/20222, la Cassazione ha stabilito che l’omessa dichiarazione fa perdere la possibilità di accedere all’esenzione IMU per i beni merce, anche se il Comune conosce la destinazione alla vendita degli immobili posseduti dall’impresa costruttrice.
La Corte rileva infatti che il D.L. n. 102 del 2013, art. 2, prevede l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita e non locati, fintanto che permanga tale destinazione e purché il soggetto passivo presenti, a pena di decadenza entro il termine ordinario previsto dalla norma, apposita dichiarazione nella quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si deve applicare. Da tale disposizione emerge quindi che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo: “Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta”.
Tale conclusione si pone in linea con il generale principio (Cass. 15407/2017, Cass. 4333/2016, Cass. 2925/2013 e Cass. 5933/2013) secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione (art. 14 preleggi) e non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Infatti, conclude la Suprema Corte: “Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica”.
Nella nuova IMU, ai sensi dell’art. 1 co. 751 L. 160/2019, i beni merce sono da considerarsi esenti a partire dal 1° gennaio 2022, dopo due anni transitori nei quali i Comuni potevano applicare una aliquota differenziata. La Corte di Cassazione coglie l’occasione per precisare che l’art. 1 co. 769 L. 160/2019 in tema di presentazione della dichiarazione, non ha abrogato l’art. 2 D.L. 102/2013 sopra richiamato. La lettura combinata della due norma porta a concludere quindi che anche nella nuova disciplina, non è rilevante che il Comune sia conoscenza dello stato degli immobili ma è essenziale che il contribuente presenti apposita dichiarazione per poter accedere alle agevolazioni tributarie.