Dopo essersi pronunciata in tema di doppia abitazione principale nel caso di coniugi non separati e residenti in Comuni diversi (vedi nostra news del 13 ottobre scorso), la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema con riguardo questa volta all’ipotesi della separazione di fatto dei coniugi.
Con la sentenza n. 24294/2020, la Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente che riteneva di aver diritto all’esenzione dal versamento IMU per la propria abitazione, in quanto, a seguito di crisi coniugale, aveva mantenuto residenza e dimora presso la propria abitazione, mentre il resto della famiglia si era trasferito in altra città. Si era configurata quindi una separazione di fatto tra i coniugi, sebbene non ufficializzata mediante una separazione formale in sede giudiziale.
Partendo dal presupposto secondo il quale per abitazione principale si deve intendere quella in cui il soggetto passivo e la sua famiglia risiedono anagraficamente e dimorano stabilmente (con esclusione dell’esenzione qualora tali requisiti siano riscontrabili solo nel contribuente e non anche nel suo nucleo familiare), i Supremi Giudici distinguono il caso in cui il nucleo familiare sia diviso solo in apparenza (si pensi ai casi di volontà elusive della norma in materia) da quello nel quale vi è una vera e propria separazione benchè non formalizzata. In questa ipotesi infatti il diritto all’esenzione deve essere riconosciuto e ciò a maggior ragione qualora dall’istruttoria emerga (come avvenuto nel caso di specie) che l’altro coniuge non ha beneficiato di tale agevolazione.
Si auspica che un simile convincimento non abbia seguito in altre pronunce della Cassazione, la quale fino a questo momento si è dimostrata rigida nell’interpretare la norma in materia di abitazione principale. Simili conclusioni, se ribadite anche in altre sentenze future, potrebbero aprire la strada a numerosi fenomeni elusivi della disciplina. È evidente infatti che il contribuente sarebbe agevolato se dovesse dimostrare solo una separazione di fatto dal coniuge, la quale tuttavia potrebbe essere fittizia e arbitrariamente invocata al solo fine di ottenere una doppia agevolazione per l’abitazione principale per quello che in realtà resta un unico nucleo familiare.