Con la sentenza 89/2022, la CTP di Novara dà indicazioni circa le modalità attraverso le quali identificare gli alloggi sociali al fine di applicare l’esenzione prevista per le abitazioni principali a cui sono assimilate.
La vicenda: un Ente pubblico non economico deputato alla gestione di alloggi di edilizia popolare impugnava di fronte ai giudici tributari il diniego tacito dell’istanza di rimborso TASI 2016 erroneamente versata per diversi immobili aventi le caratteristiche e i requisiti di alloggi sociali da assimilare pertanto alle abitazioni principali con conseguente esenzione prevista dall’art. 1 co. 669 L. 147/2013.
Il Comune convenuto si difendeva sostenendo che l’Ente non avesse assolto l’onere della prova circa la sussistenza dei requisiti propri degli alloggi sociali e che quindi dovesse essere applicata la disciplina inerente agli alloggi assegnati dagli IACP, ossia con la sola applicazione della detrazione di cui all’art. 13 co. 10 D.L. 201/2011.
Richiamando la disciplina di riferimento (art. 1 co. 669 L. 147/2013 per il presupposto TASI; art. 1 co. 675 L. 147/2013 per la base imponibile TASI; art. 13 co. 2 e 10 D.L. 201/2011 in merito rispettivamente all’esenzione per l’abitazione principale e alla detrazione per gli IACP), i Giudici tributari rilevano come la questione possa essere risolta definendo precisamente la fattispecie di “alloggio sociale”.
Richiamando quindi il D.M. 22 aprile 2008, precisano che è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato. Ad avviso della CTP, ne consegue che tali immobili sono configurati come “elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie” e comprendono anche gli alloggi realizzati da operatori pubblici o privati mediante ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni o alla proprietà.
Alla luce di queste premesse, i giudici tributari precisano quindi che “allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre distinguere gli alloggi “sociali”, così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pure essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica.”
In conclusione, richiamando altresì la risposta del Dipartimento delle Finanze n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, “gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato […] In tutti gli altri casi, quindi, in cui non si può ricollegare nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di 200 euro”.
Nel caso di specie inoltre, la CTP evidenziava come il Comune partecipasse attivamente alla verifica dei presupposti normativi e alle assegnazioni degli alloggi realizzati sul proprio territorio, potendo quindi riscontrare e confermare le caratteristiche degli immobili quali alloggi sociali e collaborando direttamente con l’Ente di gestione degli alloggi nelle attività di previsione progettuale, redazione delle convenzioni, formazione delle graduatorie e assegnazione finale.
In ultimo, i Giudici tributari mettono in luce come le considerazioni svolte valgano anche nell’ambito della nuova IMU e siano condivise anche dal MEF, che intervenendo in ordine ad una serie di quesiti sorti in ordine all’assimilazione prevista dall’art. 1 co. 741 lett. c) L. 160/2019, ha evidenziato la sostanziale conservazione del pregresso regime fiscale per gli immobili ex IACP.