La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria con la sentenza n. 457/2023 del 20 giugno scorso, in tema di esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, ha chiarito che la novità normativa introdotta dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio per l’anno 2023) art. 1, comma 81, all’art. 1 comma 759 L. 160/2019 possa essere applicata retroattivamente in virtù del principio del favor rei.
La norma sopra citata alla lettera g-bis prevede che “Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: (…) g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione”.
Nel caso in esame la Corte ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento IMU notificato ad un comproprietario dell’immobile occupato da un terzo soggetto senza il consenso del medesimo comproprietario, in linea con la nuova disposizione normativa, ritenendo che dal momento che uno dei proprietari non può godere a pieno dell’immobile, viene meno il presupposto impositivo IMU previsto dall’art. 1 comma 740 della legge 160/2019 secondo cui: “Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. (…)”.
Tale orientamento si pone in contrasto con quanto in passato pronunciato dalla Cassazione con le ordinanze 29658/2021 e 29868/2021, dove i giudici avevano ritenuto che il proprietario dei cespiti abusivamente occupati sia, comunque, tenuto al pagamento dell’IMU, indipendentemente dall’occupazione abusiva degli immobili. È doveroso precisare però che l’orientamento passato della Cassazione non aveva come riferimento la novità normativa introdotta dalla legge di Bilancio per l’anno 2023 sopra citata, si presume pertanto che nelle prossime pronunce gli ermellini si possano porre in linea con la recente pronuncia in commento.