L’art. 7 co. 1 lett. i) D.Lgs. 504/1992 stabiliva l’esenzione ICI nei confronti degli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché religiose. La medesima esenzione veniva confermata in ambito IMU dall’art. 9 co. 8 D.L. 23/2021 ed ancora dall’art. 1 co. 759 L. 160/2019, a favore dei soggetti di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) D.Lgs. 504/1992 possessori di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività non lucrative elencate nella stessa lett. i) della norma. Data la genericità della disposizione normativa, ai fini della corretta applicazione, è stato necessario, nel tempo, l’intervento della giurisprudenza, la quale è intervenuta in diverse occasioni al fine di meglio identificare gli elementi che giustificano l’esenzione.
A proposito, si segnalano due recenti pronunce.
L’ordinanza n. 25621/2021, nella quale la Corte di Cassazione ha stabilito che l’esenzione sopra richiamata è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in quanto equiparabili alle società sportive dilettantistiche le quali, pur essendo costituite in forma di società di capitali, non perseguono scopi lucrativi analogamente ad una associazione. Infatti, secondo la Suprema Corte, non deve essere considerata attività commerciale quella svolta nei confronti degli associati e le quote da questi versate non possono dirsi volte a formare il reddito complessivo dell’ente. Ai fini della qualificazione non lucrativa dell’attività svolta deve tuttavia essere soddisfatto il requisito previsto dall’art. 148 TUIR, che impone la previsione di specifiche clausole (tra le quali quella del divieto di distribuzione dell’utile agli associati/soci) all’interno dell’atto costitutivo e dello statuto.
Nell’ordinanza n. 24247/2021, la Corte ha confermato la necessaria sussistenza del doppio requisito oggettivo e soggettivo per poter applicare l’esenzione IMU a favore di un ente culturale. Più precisamente, richiamando l’art. 7 D.Lgs. 504/1992 sopra citato, ha precisato che l’esenzione opera solo in presenza della duplice condizione in esso prevista: l’utilizzazione diretta degli immobili da parte del possessore (requisito soggettivo) e la loro esclusiva destinazione alle attività istituzionali di tipo non commerciale (requisito oggettivo). Ne deriva quindi che è necessario valutare, per i casi specifici, la compresenza di detti requisiti, non essendo sufficiente il soddisfacimento di uno solo dei due.