Con la sentenza n. 67/2022 la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana Sezione/Collegio 1 in tema di presupposto impositivo IMU in caso di occupazione abusiva di un immobile ha stabilito che il proprietario dell’immobile occupato abusivamente non sia effettivamente titolare di alcun indice di capacità economica; ne deriva che “l’applicazione dell’imposta sarebbe in contrasto con l’art. 53 Cost. poiché, per ragioni non dipendenti dalla volontà del soggetto passivo dell’imposta, mancherebbe in concreto quella capacità contributiva richiesta dalla norma costituzionale”.
Sul tema non sussiste un orientamento univoco della giurisprudenza pertanto la Commissione sostiene che sia necessario richiamare la nozione di possesso di cui all’art. 1140 c.c. che può essere utilizzata in questo caso anche in campo tributario dal momento che si tratta del rapporto materiale con una cosa e non di un senso figurato. Come è noto il possesso si fonda su un corpus ossia il potere di fatto sulla cosa e di un animus cioè l’intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale. La Commissione sostiene che per verificare se nel caso di spossessamento per occupazione abusive di immobili viene meno anche l’animus oltre il corpus, è necessario stabilire quale valore attribuire alle dichiarazioni degli organi di polizia che attestano l’impossibilità di sgomberare l’immobile e quindi, da parte dei proprietari, di entrare nel possesso della sua proprietà. Nel caso in cui gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il Comune richiede il pagamento dell’IMU, questi è privo di tutela senza possesso poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi.
Inoltre, prosegue infine la Commissione chiarendo che il presupposto impositivo IMU in questo caso viene meno in quanto il titolare di un immobile occupato non trae nessun utile dal suo diritto di proprietà né quello di un godimento diretto del bene, né di un godimento mediato attraverso il conseguimento di un corrispettivo per il suo utilizzo ed è anzi costretto a subire un deterioramento del bene con conseguente diminuzione patrimoniale.
E’ doveroso precisare che il legislatore quando introduce un’esenzione la disciplina espressamente, pertanto in tal caso la normativa di riferimento prevede che il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’IMU sia comunque il titolare dell’immobile al catasto o alla conservatoria dei registri immobiliari, vale a dire il possessore di diritto, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. L’ordinamento quindi non prevede questo tipo di esenzione ipotizzata dai giudici, i quali non hanno chiarito quale sia il soggetto chiamato al pagamento dell’imposta.
Per approfondimento citiamo la nostra news del 14/02/2022 “Esenzione IMU e occupazione abusiva: confusione giurisprudenziale”.