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Esenzione IMU alle attività didattiche svolte con modalità non commerciali

Con l’ordinanza n. 24243 del 8 settembre 2021 a Cassazione Civile Sez. 6 si è pronunciata in merito all’esenzione IMU prevista dall’art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 30-12-1992 n. 504: “Sono esenti dall’imposta: (…)  i)  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.

Nel caso in esame il Comune di Roma lamentava il fatto che il contribuente, Istituto Suore Francescane Missionarie d’Egitto per poter beneficiare all’esenzione oltre a rispettare il requisito soggettivo, che nel caso specifico era in linea con la normativa, avrebbe dovuto integrare il requisito oggettivo relativo allo svolgimento dell’attività didattica in modalità non commerciale.

Per verificare il rispetto del requisito oggettivo è necessario che le rette pagate dagli iscritti siano richieste al solo fine di coprire una frazione del costo effettivo del servizio sostenuto dall’istituto per svolgere l’attività didattica. Potrebbe anche essere utile fare un confronto dell’ammontare dei corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, per verificare se le rette richieste da un Istituto senza scopo di lucro siano effettivamente di importo inferiore e simbolico.

Nella specie, era risultato che l’attività didattica esercitata nelle unità immobiliari in contestazione produceva degli introiti, essendo essa svolta dietro il pagamento di tariffe a carico degli utenti; inoltre l’Istituto aveva avuto un volume di affari decisamente elevato, risultando palese l’intento commerciale da esso perseguito, pur trattandosi di ente senza fine di lucro. 
La Cassazione ha precisato che il requisito oggettivo consiste nel fatto che negli immobili l’attività didattica, in questo caso, venga svolta, con modalità effettivamente non commerciali, “occorre pertanto far riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell’attività nei singoli immobili, affinché possa essere concessa l’esenzione IMU; tale attività dev’essere priva di scopo di lucro e, conformemente al diritto dell’Unione europea, per sua natura non deve porsi in concorrenza con altri operatori del mercato e deve costituire espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso proposto dal Comune di Roma Capitale in quanto la Commissione Tributaria Regionale si era limitata ad affermare, in modo del tutto generico, che l’attività didattica svolta dall’Istituto negli immobili, per i quali è stato chiesto il pagamento IMU anno 2013, fosse avvenuto con modalità non commerciali, pur avendo ammesso che l’entità dei ricavi non fosse marginale.

Infine si ricorda che il Decreto del 19 novembre 2012 n. 200 del Ministero Economia e Finanze ha stabilito i requisiti generali e di settore per qualificare le attività di cui all’art. 7 comma 1 lettera i) del citato d.lgs. n. 504 del 1992 come svolte con modalità non commerciali. Nello specifico per qualificare le attività didattiche come svolte con modalità non commerciali tali requisiti sono: “a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; c) l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso”.
 

Tags: Esenzione, IMU