L’art. 115, comma 1, del D.L. n. 18/2020, consente di escludere dal generale limite di finanza pubblica posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici (limite previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017) le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
Il successivo comma 2 prevede, poi, l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un fondo di 10 milioni di euro finalizzato, tra le altre cose, al concorso degli oneri derivanti dalle maggiori prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della polizia locale nello svolgimento delle attività di contrasto alla diffusione del virus.
La norma in commento pone diversi interrogativi che meritano qualche riflessione.
Occorre anzitutto chiedersi se le somme rimborsate dal Ministero dell’Interno possano essere destinate all’incremento del fondo per il lavoro straordinario, dato il tenore letterale dell’art. 14, comma 2, del CCNL del 1° aprile 1999, che consente l’integrazione di quest’ultimo “con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali”.
La risposta a questa prima domanda parrebbe proprio essere affermativa, posto che nel caso di specie ci troviamo in presenza di una disposizione di legge che destina in modo specifico determinate risorse finanziarie all’erogazione dei compensi dovuti al personale della polizia locale per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario rese nella gestione dell’emergenza epidemiologica (quindi un evento certamente eccezionale).
Un altro interrogativo che molti si pongono in questo momento riguarda i limiti dell’esclusione di queste somme dal tetto di spesa complessivo per il trattamento accessorio. Bisogna chiarire, in particolare, se l’esclusione opera limitatamente alle sole risorse trasferite dal Ministero dell’Interno oppure no.
Il chiaro tenore letterale del primo comma dell’articolo in esame consente certamente di ritenere escluse dal su riferito limite di spesa tutte le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale in questa fase di emergenza, indipendentemente dalla loro modalità di copertura (a carico del bilancio comunale o meno). Di certo, però, l’esclusione opererà soltanto limitatamente alla durata dello stato emergenziale.
Da ultimo, bisogna ricordare che solo le ore di straordinario prestate dal personale della polizia locale in relazione allo svolgimento di attività di contenimento del fenomeno epidemiologico possono derogare al limite del trattamento accessorio stabilito dal già citato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Ma quali sono queste attività? In linea di massima la norma sembrerebbe riferirsi a tutte le attività di controllo del territorio finalizzate all’osservanza delle particolari prescrizioni imposte dalla legge per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus.