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Esclusione ampia dei diritti di rogito dei Segretari dal novero delle spese di personale

L’esclusione dei diritti di rogito dal novero delle spese di personale ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 296 del 2006 riguarda necessariamente anche gli a oneri riflessi e l’Irap connessi a tali diritti.

Lo ha affermato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Emilia Romagna con deliberazione n. 122/2022/PAR.

Invero, al netto della questione di quale sia il soggetto su cui gravi il pagamento degli stessi, l’effetto di trascinamento che i diritti di rogito producono sui connessi oneri previdenziali e fiscali appare ai Giudici tautologica precisazione sol che si consideri lo stretto “vincolo pertinenziale” che lega i secondi ai primi in ragione del quale l’esclusione di questi ultimi dalla spesa di personale non può che comportare, quale stretta derivazione consequenziale, l’esclusione anche di oneri riflessi e Irap in quanto applicati su di un presupposto che non fa parte dell’aggregato “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296 del 2006.
 

Tags: Diritti di rogito, Limiti di spesa, Segretari comunali