Skip to content

Esclusi dal tetto del salario accessorio i compensi finanziati con i fondi del PNRR

Con la recente deliberazione n. 116/2022/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha ribadito la possibilità di superare i limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in presenza di una spesa neutra per gli equilibri di bilancio dell’ente locale in quanto “eterofinanziata”.

Il trattamento accessorio “eterofinanziato” a valere sulle risorse del PNRR per progetti di transizione digitale, pertanto, non rileva ai fini dei limiti fissati dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto di quanto già precisato in passato dalla stessa Sezione lombarda nella deliberazione n. 111/2022/PAR del 7 luglio 2022.

In conclusione il Collegio ha però anche voluto precisare che il trattamento accessorio in questione dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto, tra l’altro, dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.

Tags: Limiti di spesa, PNRR, Trattamento accessorio