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Esclusa l’incompatibilità tra la carica di assessore in un Comune e l’incarico di PO non dirigenziale in una Provincia della stessa Regione

Con delibera n. 580 del 28 luglio 2021 (Fasc. n. 1617/2021),l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto insussistente l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013 fra la carica di assessore comunale (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e l’incarico di posizione organizzativa non apicale (sotto ordinata alla dirigenza) presso la Provincia della stessa Regione del Comune.

La norma in esame, come noto, dispone che “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili […] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti […] ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico”.

Sennonché, per incarichi dirigenziali interni, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera j), del medesimo d.lgs. n. 39/2013, si intendono “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”.

Quanto invece all’applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 anche ai titolari di posizioni organizzativa in un ente locale, l’ANAC si è già espressa su una fattispecie assimilabile, con l’orientamento n. 4 del 15 maggio 2014, riformulato in data 19 marzo 2015, a tenore del quale: «Sussiste l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell’assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, fatta salva l’ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall’art. 29-ter del d.l. n. 69/2013». 

L’orientamento sopra richiamato fa esplicito riferimento ad una P.O. conferita ai sensi dell’art. 109, co. 2, del TUEL, assimilabile ad un incarico dirigenziale.

Ciò premesso, a seguito delle verifiche effettuate da questa Autorità attraverso la consultazione della documentazione allegata dal segnalante e delle notizie pubblicate sul sito istituzionale degli enti coinvolti, è emerso che:
– l’incarico di P.O. conferito era riconducibile alla tipologia di cui all’art. 13 co. 1, lett. b) del CCNL, ossia: “b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14.”;
– il suddetto art. 13 co. 1 lett. b) del CCNL è stato recepito dall’art. 3 co. 2 del Regolamento di disciplina dell’area posizioni organizzative della Provincia, approvato con DP n. 92 del 07.06.2019, che così recita “Posizioni organizzative ex art. 13 comma 1 lett. b) del CCNL 2016-2018: Caratterizzate da attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum”;
– l’attuale assetto organizzativo della Provincia prevede, per il Settore di appartenenza del soggetto incaricato, la presenza di un dirigente e di n. 3 posizioni organizzative;
– il soggetto stesso opera in attuazione degli indirizzi impartiti dal dirigente di settore, con funzioni di supporto allo stesso ed attuando gli indirizzi impartiti dal Dirigente, supportandolo soprattutto nelle attività del Settore specificatamente individuate, ai sensi del punto 4 della determinazione di conferimento dell’incarico di P.O.;
– le funzioni delegate ai sensi del punto 5 della determinazione di conferimento dell’incarico di P.O., non sono mai state esercitate in via esclusiva.

Per cui, in base a quanto fin qui riportato ed in particolare alle funzioni concretamente e specificatamente attribuite al soggetto incaricato con determinazione n. 619  del  01.07.2019, si deve ritenere che la P.O. sopra esaminata, conferita ai sensi dell’art. 13 del CCNL 2016-2018 – e non ai sensi dell’art. 109, comma 2, del TUEL -, non sia assimilabile alla categoria degli incarichi dirigenziali, così come definiti dall’art. 1, comma 2, lettera j) del d.lgs. n. 39/2013, e che, pertanto, non sia integrata la fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 39/2013.

 

Tags: Incarichi, Incompatibilità, Posizioni organizzative