Con l’articolo pubblicato lo scorso 2 settembre (consultabile cliccando qui) abbiamo messo in evidenza che il MTR-2 sembra aver escluso la possibilità per il Comune che ricopre il duplice ruolo di gestore del servizio ed Ente Territorialmente Competente di affidare l’attività di validazione a soggetti terzi rispetto all’ente, quali il Revisore dei Conti o professionisti e società esterne.
L’articolo 28.3 dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021 disciplina infatti quanto segue:
“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”.
Se da un lato quanto appena riportato non lascia spazio ad incertezze interpretative in merito alla mancata possibilità di investire del ruolo di ETC professionisti o società esterne, dall’altro il dubbio sorge in relazione alla figura del Revisore dei Conti.
Al Capitolo 4 dell’Allegato 2 alla Determinazione 2/DRIF/2021, che definisce lo schema tipo della Relazione di accompagnamento al PEF 2022-2025, ARERA ha infatti specificato in nota che:
“Ai sensi dell’articolo 28.3 del MTR-2 l’attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ed a tal fine all’attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, una specifica struttura od un’unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente (ad esempio l’organo di revisione contabile od un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) competente ovvero un’altra amministrazione territoriale”.
Tuttavia, a parere di chi scrive, quanto chiarito dall’Autorità si pone in contrasto con la definizione fornita all’articolo 28.3 sopra citato, dal momento che identifica l’organo di revisione contabile come una specifica struttura o unità organizzativa interna all’ente.
A tal proposito si ritiene opportuno richiamare quanto recentemente affermato dal TAR Calabria nella sentenza n. 1524/2021 in merito alla figura del revisore contabile:
«[…] è pacifico che quello del revisore dei conti non è un servizio prestato alle dipendenze della P.A., trattandosi – all’opposto – di un incarico temporaneo, che, avendo principalmente ad oggetto la vigilanza della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente, può essere affidato unicamente a soggetti esterni al suo organico e in posizione d’indipendenza (artt. 234 e ss. d.lgs. 267/2000). (Cass. Civ., Sez. Un., 1° giugno 2010, n. 13330; Id., 1° aprile 2020, n. 7640; Corte Conti, Sez. I, 18 settembre 2014, n. 1086)».
Alla luce di quanto chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, sebbene tale soggetto si ponga in una posizione di indipendenza rispetto all’ente locale e quindi di terzietà rispetto all’attività gestionale, lo stesso, proprio in virtù di tale autonomia, non può essere ritenuto “una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente” e pertanto si considera escluso il suo coinvolgimento nell’iter di validazione del Piano finanziario.