Torneranno ad incontrarsi oggi (in videoconferenza) Aran ed OO.SS. per discutere del rinnovo del CCNL della dirigenza dell’Area Funzioni Locali.
In queste ultime ore l’Aran ha predisposto una nuova bozza di contratto che si arricchisce di numerosi contenuti, molti dei quali afferenti alla parte economica del CCNL.
Per quanto concerne in particolare il personale dirigente, la nuova bozza prevede una scissione della retribuzione di posizione in una quota fissa e in una variabile, l’introduzione di un meccanismo di differenziazione della retribuzione di risultato analogo a quello disciplinato dall’art. 69 del CCNL del personale non dirigente siglato il 21.5.2018, una semplificazione delle regole di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata, nuove disposizioni per la remunerazione degli incarichi ad interim e la reintroduzione di una clausola di salvaguardia economica nel caso di conferimento di incarichi di minore rilievo organizzativo.
Lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, viene incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:
– a decorrere dal 1° gennaio 2016 di € 24,70;
– rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in € 74,90;
– rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in € 125,00;
inoltre, a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva e viene conglobata nello stipendio tabellare.
In aggiunta, l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 viene incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50.
Non è stata invece ancora resa nota l’entità dell’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, che il contratto dispone con decorrenza dal 1° gennaio 2018 (calcolata in misura percentuale sul monte salari dell’anno 2015).
Si sblocca, poi, la questione degli aumenti contrattuali da corrispondere ai segretari comunali e provinciali.
Si prevede infatti che gli stipendi tabellari annui lordi loro spettanti vengano incrementati, a regime, dei seguenti importi mensili lordi (da corrispondersi per tredici mensilità):
– € 125 per i segretari di fascia A e B
– € 100 per i segretari di fascia C.
Anche in questo caso, inoltre, a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cesserà di essere corrisposta come specifica voce retributiva e verrà conglobata nello stipendio tabellare.
Ai segretari viene altresì riconosciuto un aumento della retribuzione di posizione, ma l’entità di questo incremento non è stata ancora determinata.
Si stabilisce infine che, ai fini dell’applicazione della regola contrattuale del cosiddetto “galleggiamento”, ai sensi dell’art 41, comma 5, del CCNL dei segretari comunali del 16.5.2001, si dovrà in futuro tenere conto non solo dell’importo della complessiva ed effettiva retribuzione di posizione corrisposta al segretario comunale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all’art. 41, comma 4 del CCNL del 16/5/2001, ma anche dell’eventuale retribuzione aggiuntiva (riconosciuta al segretario titolare di sede di segreteria convenzionata) di cui all’art. 45 del medesimo CCNL.