L’art. 103 del decreto Cura Italia (DL 18/2020) sospende dal 23 febbraio al 15 aprile i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio; pertanto ai fini del computo per il completamento di tali procedimenti non si terrà conto del periodo di sospensione.
Il periodo di sospensione del 23 febbraio – 15 aprile riguarda anche i procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni, avviati precedentemente o nel corso del medesimo periodo di sospensione.
La sospensione dei termini non riguarda i procedimenti concernenti i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.