Con deliberazione n. 15/2023 QMIG, la Sezioni Autonomie della Corte dei conti si è espressa sulla questione di massima sottopostale dalla Sezione regionale di controllo per l’Umbria concernente la precisa individuazione del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, da parte del sindaco uscente, nel caso di indizione anticipata di nuove elezioni.
I magistrati contabili, dopo un’articolata analisi del quadro normativo e della consolidata giurisprudenza delle Sezioni regionali, hanno precisato che, nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente alla scadenza ordinaria del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato (“non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato “) deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni.